Art. 1.
(Istituzione della figura professionale
del chinesiologo).

      1. Al fine di valorizzare il movimento umano razionale attivo, comunque finalizzato, e di garantire il corretto svolgimento delle attività fisico-motorie all'interno di strutture gestite da soggetti pubblici e privati, è istituita la figura professionale del chinesiologo.
      2. Il chinesiologo è il professionista in possesso della laurea in scienze motorie o di altre classi affini, rientranti nella tipologia dell'educazione fisico-sportiva, previste dell'ordinamento italiano o riconosciute nell'ambito dell'Unione europea.
      3. L'ambito di intervento del chinesiologo è altresì esteso alle varie forme di ginnastica attiva, preparatoria, educativa e compensativa svolte nelle attività sportive e nelle attività di benessere psico-fisico e, in campo socio-sanitario, alle pratiche legate alla prevenzione, alla rieducazione e alla disabilità motoria.